Cognome materno, primo Si della Camera per la libertà di scelta

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I sì sono stati 239, i no 92, gli astenuti 69. Così l’aula della Camera ha approvato il testo sul doppio cognome, che ora deve passare all’esame del Senato per l’approvazione definitiva. La proposta di legge, che adegua il nostro ordinamento ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, presenta diverse novità.

Tutte le novità della nuova disciplina

Piena libertà nell’attribuire il cognome materno, paterno o di entrambi. Se non vi è accordo tra i coniugi, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Lo stesso varrà per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Nel caso di riconoscimento tardivo di un genitore, il cognome si aggiunge solo previo consenso dell’altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne.

Il principio della libertà di scelta vale anche per i figli adottivi: i coniugi possono decidere solo un cognome da anteporre a quello originario; in caso di mancato accordo si segue l’ordine alfabetico. In caso di genitore con due cognomi, se ne può trasmetterne soltanto uno a sua discrezione.

Per quanto riguarda il figlio maggiorenne con un solo cognome  – paterno o materno – può aggiungere il cognome dell’altro genitore con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile. Se nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.

E’ un altro passo in avanti verso la parità dei sessi e la piena responsabilità genitoriale. L’obbligo del cognome paterno è simbolo di un retaggio patriarcale fuori del tempo e assurdamente discriminatorio, come tale severamente censurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, commenta così Donatella Ferranti, presidente della Commissione Giustizia.

Foto| thinkstock

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