Congedo parentale, tutte le novità

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Il decreto legislativo 80/2015 modifica il testo unico della maternità e paternità. La finalità è di semplificare e migliorare la vita e i tempi lavorativi, attraverso l’attuazione dell’universalizzazione delle tutele previste per i genitori. Le novità più importanti riguardano il congedo parentale; potrà essere richiesto fino al dodicesimo anno di vita del bambino e si potrà scegliere tra fruizione giornaliera o oraria. Per quanto riguarda i tempi di comunicazione della scelta, sono ridotti: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (prima quindici), che possono ridursi a due nel caso di fruizione ad ore.

Il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto ad un’ indennità pari al 30% della retribuzione è fino ai primi 6 anni di vita del bambino. Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ma fanno eccezione i lavoratori con redditi particolarmente bassi, per i quali è prevista l’indennità del 30% della retribuzione fino all’ottavo anno del bambino.

Per ultimo, sarà possibile sospendere il congedo in caso di ricovero del piccolo, previa presentazione di certificato medico che ne attesti l’idoneità alla ripresa dell’attività.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato quanto già precisato in un comunicato del 23 giugno, e cioè che la disposizione relativa alla possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria sarà resa permanente – insieme a tutte le altre misure contenute nel decreto legislativo 81/2015 – con la prossima approvazione, in via definitiva, del decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali.

Foto | BillionPhotos x Shutterstock

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